Art. 2 — COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95

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Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, non sia ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le Amministrazioni centrali competenti dovranno prorogare gli assegni stessi fino ad un anno, in base agli atti e alla relativa liquidazione. Nei casi di riduzione di categoria le somme corrisposte per proroga saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione limitatamente e pero' all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette saranno abbuonate. E' abrogato l'art. 11 della legge 4 maggio 1951, numero 306.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1954 al 11 aprile 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;993~art2 · fonte del testo

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