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L'ammontare del debito dipendente dalle semestralita' arretrate, dagli interessi di mora, dalle spese giudiziarie ed altri accessori, in conformita' dell'articolo precedente e dalla imposta di ricchezza mobile, costituira' un capitale a parte da estinguersi in un periodo di tempo non superiore a quello di ammortizzazione del mutuo trasformato, indipendentemente dal capitale residuo del mutuo stesso, e con una ragione d'interesse non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato, oltre la relativa imposta di ricchezza mobile.
Testo in vigore dal 14 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
