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[1]Non sara' di ostacolo alla trasformazione degli attuali mutui la esistenza di un debito a carico dei mutuatari per semestralita' arretrate, interessi di mora, spese giudiziali ed altri accessori.

[2]Per la sistemazione e per il pagamento di tale debito il Credito fondiario stabilira' le cautele che, nel suo interesse, dovranno essere osservate; e potra' anche richiedere una ipoteca a maggiore garanzia.

[3]L'ipoteca a maggiore garanzia, che verra' consentita dal mutuatario, dovra' avere grado immediatamente posteriore all'ipoteca originaria, od almeno un grado utile, a giudizio del Credito fondiario.

Testo in vigore dal 14 luglio 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art2 · fonte del testo

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