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[1]Al 1° gennaio 1909, il Banco di Napoli determinera' l'ammontare complessivo del fondo accumulato mediante i versamenti dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi e della tassa sulla circolazione delle cartelle fattigli dal Credito fondiario a parziale estinzione del suo debito in conto corrente in L. 40,355,790.54, imputandovi anche gl'interessi scaduti a quella data sui titoli pubblici facenti parte del fondo stesso.

[2]Se, nonostante tale imputazione, il fondo, determinato in base al valore di bilancio dei titoli, non raggiungera' la somma di quindici milioni di lire, il Credito fondiario provvedera' a completarla a favore del Banco, autorizzandolo a prelevarne la differenza dal suo conto corrente per il servizio di cassa, e, ove occorra, cedendogliene l'importo in titoli pubblici di sua proprieta', al prezzo corrente.

[3]Il Banco di Napoli provvedera' all'incremento del fondo di quindici milioni con i rinvestimenti semestrali e trimestrali degli interessi a moltiplico, sino a raggiungere l'integrale rimborso della somma predetta di L. 40,355,790.54.

[4]Tanto questo fondo, quanto quello derivante dall'operazione di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, saranno considerati come utili a compenso delle immobilizzazioni del Banco di Napoli regolate nell'art. 50 del testo unico medesimo.

Testo in vigore dal 14 luglio 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art12 · fonte del testo

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