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Per i mutui da trasformare non superiori a lire 20,000, s'intenderanno compresi nell'abbonamento indicato nell'art. 6 tutte le tasse di bollo dovute per i certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni e relative domande, ed in generale per tutti gli atti e documenti che, sopra diretta richiesta dei Crediti fondiari, siano, con le norme e cautele da stabilirsi nel regolamento, rilasciati dai competenti uffici pubblici e dai notai, con lo scopo di istruire e documentare le domande per la trasformazione dei mutui stessi.
Testo in vigore dal 14 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
