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A modificazione dell'art. 3 (secondo comma) della legge 4 giugno 1896, n. 183, in caso di anticipata restituzione totale o parziale del debito dipendente dal mutuo trasformato, i Crediti fondiari di cui in questa legge avranno facolta' di percepire, con patto speciale e uniforme per tutti i mutui, il diritto di commissione fino a cinque volte sopra ogni cento lire della somma restituita prima del termine fissato col contratto nuovo.
Testo in vigore dal 14 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
