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[1]Per i mutui che saranno trasformati in conformita' della presente legge, i mutuatari dovranno pagare ai Crediti fondiari, affinche' questi ne soddisfacciano l'Erario dello Stato, i seguenti contributi annui a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possono spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per la emissione e la circolazione delle cartelle fondiarie e per tutti indistintamente gli atti e le formalita' enunciati nell'art. 1 della legge 4 giugno 1896, n. 183.
[2]Pagheranno cioe' per l'imposta di ricchezza mobile un contributo di lire 10 ogni 100 lire d'interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a 10 mila lire, e lire 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma.
[3]Pagheranno inoltre a titolo di abbonamento, per le tasse come sopra, 8 centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire, e 10 centesimi per 100 lire per gli altri.
[4]Il secondo di questi contributi sara' riversato dagli istituti mutuanti ai competenti uffici del registro, e l'altro nelle tesorerie dello Stato secondo l'art. 22 legge predetta.
[5]Quando il mutuo, per l'ammortizzazione, o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla meta', il contributo in abbonamento alle tasse sara' successivamente ridotto alla meta' ed applicato alla somma capitale ancora dovuta.
Testo in vigore dal 14 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
