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[1]Nessuna tassa sara' dovuta all'Erario per gli atti e per i contratti di trasformazione dei mutui attuali, pei relativi annotamenti ipotecari, per gli atti e per i contratti di sistemazione del debito, e per l'ipoteca a maggior garanzia di cui nei due articoli precedenti.
[2]I Crediti fondiari non percepiranno in verun caso i compensi stabiliti nell'art. 3 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per effetto della trasformazione del mutuo antico.
[3]Parimenti, in applicazione dell'art. 3 ultimo capoverso, della stessa legge 4 giugno 1896, nessun diritto sara' dovuto all'Erario.
Testo in vigore dal 14 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
