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[1]Indipendentemente dalla trasformazione dei mutui, i Crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca Nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia, potranno sempre procedere alla conversione delle loro cartelle in conformita' delle disposizioni dell'art. 38, capoversi 1°, 3° e 5° della legge 17 luglio 1890, n. 6955 serie 3ª.
[2]La conversione potra' essere effettuata con l'emissione di nuove cartelle fondiarie alle ragioni d'interesse di 3.75 e 3.50 per cento.
[3]La riduzione dell'interesse dei mutui corrispondenti dovra' essere operata entro un termine non maggiore di un anno dalla data della conversione.
[4]L'avviso della deliberata conversione dovra' essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno ed in tutti i periodici per gli annunzi legali, e dovra' essere ripetuto due volte alla distanza di dieci giorni.
[5]Trascorso un mese dall'ultima pubblicazione, le cartelle in circolazione non potranno essere piu' presentate al rimborso, e l'interesse s'intendera' ridotto al saggio delle nuove cartelle.
[6]Effettuandosi la conversione, saranno applicabili ai mutui tutte le disposizioni a favore dei debitori dei Crediti fondiari contenute nella presente legge, inclusa la facolta' di prolungare i mutui come all'art. 1.
Testo in vigore dal 14 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
