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E' prorogato fino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito dall'art. 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il beneficio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati che, in dipendenza dei mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, si faranno dai Crediti fondiari.
Testo in vigore dal 14 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
