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E' prorogato fino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito dall'art. 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il beneficio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati che, in dipendenza dei mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, si faranno dai Crediti fondiari.

Testo in vigore dal 14 luglio 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-07-07;349~art12 · fonte del testo

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