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E' data facolta' ai delegati dei Crediti fondiari, che si presentino con certificato catastale storico, riguardante determinati fondi, di fare ricerche sui registri catastali e di ricavare senza spesa le memorie e gli appunti necessari al disimpegno dell'incarico loro affidato.
Testo in vigore dal 14 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
