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[1]I Crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia hanno facolta' di trasformare i mutui attuali, oltreche' in cartelle 3.50 per cento, anche con l'emissione di nuove cartelle fondiarie fruttanti l'interesse del 3.75, o del 3.25, o del 3 per cento al netto, col ritiro delle attuali in circolazione, salvo l'obbligo nei mutuatari del Banco di Sicilia al pagamento dei contributi stabiliti dall'art. 6.
[2]I mutui trasformati dovranno essere estinti in un periodo di tempo non superiore ad anni 50 dal giorno del contratto o dell'atto di trasformazione. In nessun caso, l'estinzione dei mutui potra' essere potratta oltre il 1960.
[3]Le ipoteche gia' inscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validita' e il loro grado, senza bisogno di espressa riserva, a garantire il capitale, gli interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, compresi i contributi di cui all'art. 6.
[4]E' in facolta' dei Crediti fondiari di fare annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste in vigore a garanzia dei mutui.
[5]Per la trasformazione dei mutui gli Istituti provvederanno a dare possibilmente la preferenza a quelli con garanzia su fondi rustici e a quelli per minor somma, tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande.
Testo in vigore dal 14 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
