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[1]Alla data in cui entrera' in vigore la presente legge i sottufficiali che rivestono il soppresso grado di nocchiere di 3ª classe e corrispondenti saranno classificati nella 2ª classe.
[2]Gli attuali macchinisti di 3ª classe, se abbiano le condizioni di permanenza nel grado e di periodo d'imbarco stabilite dalla legge 6 marzo 1898, n. 59 (serie 4ª) per l'avanzamento all'attuale grado di macchinista di 2ª classe, saranno classificati secondi macchinisti di 1ª classe.
[3]Gli altri macchinisti di 3ª classe saranno classificati secondi macchinisti di 2ª classe e nominati secondi macchinisti di 1ª classe quando riuniranno le condizioni di avanzamento anzidette. Uguale trattamento sara' usato agli allievi macchinisti stati ammessi alla R. scuola macchinisti in base all'ordinamento di quell'Istituto approvato con R. decreto del 13 marzo 1898, n. 138.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]3
[6]Data a Roma, addi' 24 marzo 1907.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]C. Mirabello. A. Majorana.
[9]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 giugno 1908, n. 246
3La L. 4 giugno 1908, n. 246 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Alla legge 24 marzo 1907, n. 135, e' aggiunto il seguente articolo: Disposizioni transitorie. «Nel computo del sessennio di grado necessario ai nocchieri di 2ª classe e gradi corrispondenti per ottenere, se idonei, la promozione al grado superiore, sara' compresa la meta' del tempo trascorso oltre i sei anni nel soppresso grado di nocchiere di 3ª classe e gradi corrispondenti. «Nell'applicare tale disposizione sara' sempre fatta riserva di anzianita' rispetto a quei capi di 2ª classe, anziani, che, per effetto di minore permanenza nella classe inferiore, dovessero essere promossi dopo altri pari grado meno anziani». La presente disposizione avra' effetto dal 1° luglio 1908, e la relativa spesa andra' a carico del bilancio consolidato della marina".
Testo in vigore dal 28 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
