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[1]La somma di spese effettive consolidate del bilancio del Ministero della marina rimane stabilita come segue:
[2]per l'esercizio 1907-908...... L. 135,440,000; 2
[3]per gli esercizi 1908-909 a 1916-917 L. 136,440,000.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 luglio 1907, n. 458
2La L. 7 luglio 1907, n. 458 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per provvedere al maggiore allenamento della flotta (armamenti navali, consumo di carbone, consumo di munizioni) ed all'aumento graduale della forza organica del corpo R. equipaggi e' portato l'aumento di L. 1,800,000 alla somma complessiva consolidata di spese effettive stabilita con la legge 24 marzo 1907, n. 135 per l'esercizio finanziario 1907-908".
Testo in vigore dal 1 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
