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Entro due mesi dalla data della presente legge sara' formato un regolamento speciale per la esecuzione delle disposizioni comprese nel titolo III, cap. 2° della legge stessa relativa alle sovvenzioni ai danneggiati. Tale regolamento stabilira' le norme per la formazione del piano dei lavori e delle opere che debbono essere eseguite con l'importo delle sovvenzioni, e le cautele per assicurarne l'esecuzione.
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
