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[1]Ad integrazione dei fondi raccolti dalla beneficenza privata per i soccorsi alle popolazioni danneggiate dall'eruzione e dalle successive alluvioni e' autorizzata la assegnazione di L. 600,000 da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1905-906.
[2]La suddetta assegnazione comprende:
- a)le L. 500,000 gia' anticipate al Comitato centrale di soccorso;
- b)e L. 100,000 da erogarsi in sussidi ai proprietari piu' bisognosi di fondi rustici e urbani distrutti dalle lave vulcaniche, in unione con le altre somme che il detto Comitato potra' destinare a tale scopo.
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
