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[1]Il contributo dello Stato consentito con la presente legge e tutte le sovvenzioni regolate dalla legge stessa sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

[2]I contratti di sovvenzione di qualunque natura previsti dalla presente legge saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.

[3]Le ipoteche da inscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

[4]I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli atti, anche di notificazione, che possono occorrere all'esecuzione della presente logge, anche per comprovare la proprieta', la liberta' ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici ufficiali.

Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;390~art51 · fonte del testo

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