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[1]La Cassa di depositi e prestiti e' inoltre autorizzata ad accordare ai comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma mutui di favore per la provvista di acqua potabile.
[2]Tali mutui saranno ammortizzabili in cinquant'anni e le relative annualita', comprensive degli interessi e degli ammortamenti, per meta' andranno a carico dello Stato e per meta' a carico degli enti mutuatari.
[3]L'ammontare complessivo dei mutui considerati nel presente articolo non potra' superare la somma di L. 800,000.
[4]Per la spesa relativa a carico dello Stato si faranno le occorrenti inscrizioni nel bilancio del Ministero dell'interno.
[5]Le opere di cui sopra dovranno essere compiute nel periodo di 5 anni dalla pubblicazione della presente legge e saranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche.
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
