Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Possono fruire dei benefizi della presente legge i privati proprietari degli immobili danneggiati o distrutti nei limiti dell'art. 58 gli usufruttuari, gli usuari e i creditori ipotecari; purche' nei modi da stabilirsi nel regolamento dimostrino di non poter altrimenti provvedere alle spese che sono necessarie per ripristinare la coltura dei terreni danneggiati o per ricostruire o riparare le case danneggiate o distrutte.

[2]Le domande di sovvenzione saranno presentate nel tempo, nei modi e con i documenti che saranno indicati nel regolamento.

Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;390~art47 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari