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[1]Possono fruire dei benefizi della presente legge i privati proprietari degli immobili danneggiati o distrutti nei limiti dell'art. 58 gli usufruttuari, gli usuari e i creditori ipotecari; purche' nei modi da stabilirsi nel regolamento dimostrino di non poter altrimenti provvedere alle spese che sono necessarie per ripristinare la coltura dei terreni danneggiati o per ricostruire o riparare le case danneggiate o distrutte.
[2]Le domande di sovvenzione saranno presentate nel tempo, nei modi e con i documenti che saranno indicati nel regolamento.
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
