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Gli Istituti di cui all'art. 37 i quali siano disposti ad assumere le operazioni regolate dalla presente legge e s'impegnino a destinarvi una somma determinata, dovranno notificarlo al Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Se le somme destinate agli Istituti suddetti supereranno 10 milioni di lire, la quota di concorso di ciascun Istituto sara' proporzionalmente ridotta.

Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;390~art44 · fonte del testo

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