Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le quote d'imposta e sovrimposta sospese e non comprese negli sgravi definitivi, verranno ripartite in diciotto rate uguali, che andranno a scadere con quelle ordinarie degli anni 1907-908-909.
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
