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[1]Qualora in seguito all'applicazione dell'articolo precedente derivasse diminuzione di reddito ad un terreno sottoposto o da sottoporsi al vincolo forestale, il proprietario avra' diritto ad un'idennita', che in caso di contestazione sara' stabilita inappellabilmente da tre arbitri nominati:
[2]uno dal prefetto della Provincia;
[3]uno dal proprietario interessato;
[4]ed uno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ricade il terreno da sottoporre a vincolo.
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
