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Alla manutenzione delle opere che saranno eseguite in base all'art. 15 della presente legge nella falda meridionale del Vesuvio provvedera' lo Stato per i primi due anni e successivamente il Consorzio degli interessati da costituirsi ad iniziativa del prefetto della Provincia in analogia a quanto e' prescritto dall'art. 38 del testo unico approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523.
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
