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[1]Le somme da stanziare in bilancio agli effetti degli articoli 14 e 15 della presente legge saranno inscritte nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici nel periodo finanziario dal 1905-906 al 1911-912 secondo le tabelle E e F annesse alla presente legge.
[2]Qualora l'urgenza dell'esecuzione delle opere imponesse una variazione negli stanziamenti di cui nelle tabelle predette, il Governo del Re e' in facolta' di provvedervi nel limite del complessivo fondo autorizzato mediante le somme disponibili in competenze e residui delle bonifiche dipendenti dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333.
[3]Le somme in tal guisa prelevate verranno reintegrate a mano a mano che maturano gli stanziamenti, di cui al primo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
