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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad assumere a mezzo dei Regi commissari, invece dei Consigli comunali, la gestione straordinaria dei Comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Somma e San Gennaro di Palma.
[2]Lo scioglimento dei Consigli sara' fatto con decreto Reale e la durata di esso potra' essere prorogata di sei in sei mesi fino a tre anni. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 luglio 1909, n. 461
2La L. 8 luglio 1909, n. 461 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' accordata al Governo del Re dall'art. 12 della legge 19 luglio 1906, n. 390, di prorogare i poteri dei RR. commissari per la gestione straordinaria dei comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Somma e San Gennaro di Palma, e' estesa fino al 31 luglio 1910".
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
