Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009. 99 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le sovrimposte comunali comprese nelle esenzioni temporanee di cui al 3°, 4°, 5° e 6° comma del seguente art. 28 saranno rimborsate agli enti creditori dal tesoro dello Stato.
tolto: Le sovrimposte provinciali comprese nelle eccezioni temporanee come sopra saranno rimborsate alle provincie dal tesoro dello Stato soltanto per l'anno in corso.
tolto: Sulle quote di sovrimposta da rimborsare al Comuni, lo Stato, dietro richiesta degli interessati, potra' accordare anticipazioni provvisorie.
tolto: La commisurazione e la ripartizione delle sovrimposte provinciali e comunali continueranno ad essere fatte in base al contingente attuale dell'imposta senza riguardo alle predette esenzioni ne' alle riduzioni di estimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-19;390~art10 · fonte del testo
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