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[1]E' autorizzata la spesa di L. 3,000,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906, allo scopo di provvedere ai lavori di sgombro e riattamento delle strade interne ed esterne, nonche' alla ricostruzione dei fabbricati di proprieta' dei Comuni danneggiati in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio.

[2]Con tale somma il Governo del Re rimborsera' ai Comuni indicati nella tabella A, annessa alla presente legge, l'intera spesa sostenuta e regolarmente accertata, e concedera' sussidi in ragione del 75 per cento della spesa stessa ai Comuni compresi nella tabella B, e del 60 per cento a quelli della tabella C.

Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;390~art1 · fonte del testo

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