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[1]E' convertito in legge l'art. 2 del R. decreto 14 gennaio 1909, n. 21, che proroga di un anno le scadenze stabilite dall'art. 13 della legge 13 settembre 1874, n. 2078 (testo unico), per le tasse di manomorta esigibili nel 1909 sui redditi dei corpi morali esistenti nei Comuni considerali nell'articolo precedente, od accorcia all'Amministrazione la facolta' di ripartire in rate le tasse, con esenzione di interessi e sopratasse di pagamento tardivo.
[2]Uguale proroga e la stessa facolta' sono concesse per le tasse di manomorta sui detti redditi, relative al 1909 od esigibili al 1910.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1909.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Arlotta.
[7]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
