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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1932 al 22 dicembre 2008. 406 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: L'art. 38 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, e' sostituito dal seguente: «I danneggiati da terremoti, che, avendo avuto riparati d'ufficio i loro stabili, risultarono poi non aver diritto a siffatto beneficio, possono ottenere che la somma occorsa per le riparazioni venga calcolata sull'importo dei contributi loro spettanti, restando cosi' sospesa la procedura coattiva per il recupero della somma spesa dallo Stato. «A tale fine il Prefetto, dopo che avra' resa esecutiva la nota di spese, ai sensi dell'art. 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, trasmettera' la nota stessa all'Intendenza di finanza competente, la quale invitera' l'intestatario, a mezzo di messo comunale, a dichiarare se intenda chiedere il contributo, fissando il termine per la risposta a giorni 15 dalla data di notifica, ed il termine di altri giorni 60 dalla scadenza del primo, per provvedere i documenti sottoindicati: «1° titoli giustificativi del possesso legittimo del fabbricato riparato. Tale documentazione potra' farsi anche con la procedura degli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, numero 5447; «2° certificato storico catastale; «3° certificato dell'agente delle imposte attestante il reddito imponibile complessivo del richiedente; «4° elenco degli eventuali condomini. «Trascorso infruttuosamente il termine di giorni 15, come sopra fissato, senza che sia pervenuta risposta, oppure nel caso che l'intestatario si sia dichiarato non proprietario, l'intendente di finanza fara' affiggere nell'albo pretorio del Comune, in cui e' situata la casa riparata, un avviso nel quale si diffida il proprietario dell'edificio stesso a dichiarare, entro il termine di altri giorni 10, se intenda domandare il contributo. «Tale termine di giorni 10, per le affissioni gia' intervenute alla entrata in vigore della presente legge, e' prorogato, a tutti gli effetti, al 31 dicembre 1932. «Trascorso inutilmente anche questo termine, sara' continuata la procedura coattiva per la riscossione delle somme dovute allo Stato. «L'Intendenza di finanza, riconosciuti regolari gli atti, li rimettera' al Ministero delle finanze, il quale, dopo accertato il contributo spettante ai danneggiati, li restituira' all'Intendenza, la quale passera' la nota di spese all'esattore delle imposte dirette, decurtata dell'ammontare del contributo. «I danneggiati, che ne facciano domanda, potranno ottenere di versare l'importo del loro debito, che non sia possibile compensare con l'importo del contributo dello Stato ad essi spettante, e richiesto nei termini di cui sopra, in dieci rate uguali, a partire dal 1° luglio 1933, con i relativi interessi legali, mediante atto di sottomissione presso l'Intendenza di finanza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-05-26;638~art1 · fonte del testo

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