Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per gli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto, che saranno ricostruiti e straordinariamente riparati, l'imposta comincera' a decorrere dopo cinque annui, dal giorno in cui il fabbricato sara' divenuto atto all'uso all'abitazione.
[2]Parimente per i fabbricati per i quali si fece luogo alla revisione parziale in diminuzione, non si potra' procedere a revisione parziale in aumento, se non nel quinto anno successivo a quello in cui ebbe luogo la riduzione del reddito.
Testo in vigore dal 10 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
