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Sono approvate le disposizioni date:
- a)perche' gli sgravi d'imposta da concedersi a favore dei contribuenti danneggiati ai termini degli articoli 19 della leggo 26 gennaio 1865, n. 2136, e 4 della legge 11 agosto 1870, n. 5787, allegato F, per l'imposta sui fabbricati fossero estesi, con decorrenza dal giorno del terremoto, ai fabbricati urbani, non distrutti, ma resi inadatti al loro uso, per necessita' di straordinarie riparazioni;
- b)perche' ai proprietari di fabbricati, ne' distrutti, ne' resi inservibili, ma deteriorati nel valore locativo, a causa del terremoto, fosse accordata d'ufficio la revisione parziale del reddito per qualunque diminuzione e con effetto dal giorno in cui avvenne il terremoto.
Testo in vigore dal 10 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
