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[1]La spesa di L. 172,000, di cui all'articolo 1, sara' stanziata nella parte straordinaria del bilancio dei Lavori Pubblici in ragione di L. 122,000 per l'esercizio 1902-903 e di L. 50,000 per l'esercizio 1903-904.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 7 luglio 1902.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]G. Zanardelli. N. Balenzano. Di Broglio.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 26 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
