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Al pagamento delle annualita' dei mutui di cui all'articolo precedente, lo Stato contribuira' in ragione del 2 per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato; ed, a tale scopo, sara' inscritta nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, per la durata di 35 anni, la somma annua di L. 4310.
Testo in vigore dal 26 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
