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[1]E' accordata, a titolo di concorso, la somma di L. 140,000 al Comune di Roscigno e di L. 17,000 al Comune di Colliano, in provincia di Salerno, per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle case dei proprietari meno agiati, rese inabitabili dal pericolo di franamenti; e la somma di L. 15,000 al Comune di Aliano, in provincia di Potenza, per l'esecuzione di opere di consolidamento della frana minacciante l'abitato.
[2]Le suddette opere dovranno eseguirsi a cura e su progetti del Genio civile, sentiti i rispettivi Consigli comunali.
[3]Le opere autorizzate dalla presente legge e dalla legge 7 luglio 1901, n. 325, sono dichiarate di pubblica utilita'.
Testo in vigore dal 26 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
