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[1]Ferma restando, circa l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, la disposizione contenuta nell'art. 48 della legge 9 luglio 1908, n. 445, richiamato all' art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, l'edificio costruito, ricostruito o riparato con le somme prese a mutuo, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, rimarra' soggetto alle ipoteche, ai canoni, censi e livelli preesistenti, fino alla concorrenza del suo valore, diminuito dei due terzi del capitale preso a mutuo.

[2]Sull'edificio stesso risorgeranno i diritti di usufrutto, uso ed abitazione che gravavano il fabbricato distrutto o danneggiato in giusta proporzione alla consistenza del nuovo o dei nuovi fabbricati. In caso di conflitto giudichera' la magistratura speciale, di cui all'articolo 25.

[3]La restrizione delle garanzie ipotecarie, di cui al primo comma del presente articolo, non importa alcuna riduzione dei crediti, ne' delle altre garanzie personali e reali, ed i creditori ipotecari potranno sempre ottenere il trasferimento integrale delle loro ipoteche su altri beni del debitore se e come per legge.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art7 · fonte del testo

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