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Le disposizioni degli articoli 45 e 47 della legge 3 settembre 1906, n. 522 sono estese all'Unione messinese ed agli enti pubblici, costituiti o che potranno costituirsi per la costruzione nel Regno di edifici pubblici o privati, sempre che la loro costituzione sia autorizzata per legge o per decreto Reale, e lo Stato vi contribuisca con concorsi, sussidi ed agevolazioni nella somministrazione dei capitali.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art61 · fonte del testo

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