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[1]Qualora, entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione del piano regolatore debitamente approvato, i proprietari di edifici o di parti di edifici distrutti o danneggiati, da espropriare per l'attuazione del piano stesso, non facciano la dichiarazione di volere provvedere direttamente alla riscossione della relativa indennita', tutti i loro diritti passeranno all'Unione.

[2]Nel caso di condominio, o di edifici i cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario bastera' ad escludere il passaggio all'Unione del diritto all'indennita' per l'intero stabile, alla condizione di cui all'ultimo comma dell'art. 15.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 18 agosto 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art17 · fonte del testo

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