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[1]Il limite massimo della detrazione delle spese per i commessi, stabilito con il secondo capoverso dell'art. 4 del R. decreto 8 giugno 1933, n. 621, in L. 6000 annue per ciascun commesso, e' elevato a L. 7128 in corrispondenza degli aumenti conceduti ai commessi con l'art. 4 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, e con l'art. 4 della presente legge.
[2]La presente legge entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 9 luglio 1939-XVII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Solmi - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 5 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
