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[1]A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali giudiziari sono obbligati ad aumentare in ragione dell'8 per cento gli assegni corrisposti attualmente ai loro commessi autorizzati.
[2]Nel caso di inosservanza della presente disposizione l'ufficiale giudiziario e' punito in via disciplinare, salva sempre l'azione civile da parte dei commessi.
Testo in vigore dal 5 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
