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[1]Al primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, gia' modificato prima con l'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1182, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2383, e poi con l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2409, e' sostituito il seguente:
[2]«Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, esclusi le indennita' di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 900, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento istituita con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, quelli delle preture e dei tribunali L. 7560 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. 7820, e' dovuta una indennita', a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa, retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari e' aumentata, per duelli addetti alle preture ed ai tribunali, a L. 7820 dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 8340 dopo il secondo, a L. 8860 dopo il terzo, a L. 9380 dopo il quarto e a L. 9900 dopo il quinto, e per g li ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 8340 dopo il primo quadriennio, a L. 8860 dopo il secondo, a L. 9380 dopo il terzo, a L. 9900 dopo il quarto e a L. 10.410 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate sono assorbiti tutte le riduzioni e gli aumenti dei minimi garantiti, disposti dal 1930 in poi».
Testo in vigore dal 5 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
