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Sono abrogati:
- 1)il R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780, concernente riduzione degli emolumenti spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri di conciliazione, convertito in legge con la legge 30 marzo 1931, n. 379;
- 2)l'art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, recante provvedimenti a favore dei detti ufficiali ed uscieri, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2409.
Testo in vigore dal 5 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
