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[1]I sottotenenti macchinisti che, al termine del 30° mese di grado, eventualmente non avessero ancora conseguito la promozione, saranno promossi tenenti, salvo l'accertamento della loro idoneita' all'avanzamento secondo le speciali disposizioni per essi stabilite.
[2]Coloro che, per effetto della suddetta promozione, risultassero eccedenti all'organico, saranno considerati in soprannumero e l'organico dei sottotenenti macchinisti restera' temporaneamente ridotto di un numero di posti uguale a quello dei tenenti promossi in soprannumero.
Testo in vigore dal 14 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
