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[1]All'art. 2 della legge 27 giugno 1909, n. 375, e' aggiunto il seguente comma:
[2]«d) cinque anni antecedenti al conseguimento della patente di macchinista nella marina mercantile, agli ufficiali macchinisti non provenienti dalle scuole della R. marina, muniti di detta patente, purche' essa sia stata conseguita prima di entrare come macchinisti nella R. marina».
Testo in vigore dal 14 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
