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[1]Agli articoli 71 e 85 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari sono aggiunti i seguenti comma:
[2]«Per gli ufficiali inferiori macchinisti le pensioni e gli assegni suddetti saranno liquidati come se essi avessero percepito durante l'ultimo triennio uno stipendio calcolato in base alla tabella annessa alla legge n. 362 del 6 luglio 1908 per gli ufficiali del Regio esercito, computando in aggiunta al tempo trascorso nel grado di ufficiale, il tempo trascorso nei gradi di sottufficiale macchinista.
[3]«Per quelli provenienti dalla marina mercantile, oltre il tempo passato come ufficiale e sottufficiale macchinista nella Regia marina, anche il tempo passato come macchinista nella marina mercantile.
[4]«I capitani macchinisti che cessando dal servizio avranno raggiunto col computo suddetto un numero di anni da 25 a 20 incluso, o da 2 o a 15 incluso, liquideranno rispettivamente la pensione come so nell'ultimo triennio avessero percepito lo stipendio di capitano con un quinquennio o di capitano senza quinquenni, sempreche' la pensione cosi' liquidata riesca superiore a quella che ossi possono conseguire in baso alle disposizioni vigenti.
[5]«I sottotenenti macchinisti, i quali, cessando dal servizio attivo, avranno raggiunto col computo suddetto un numero di anni di grado, da ufficiale, superiore a 15, liquideranno la pensione come se avessero percepito durante l'ultimo triennio lo stipendio annuo di tenente con un quinquennio».
Testo in vigore dal 14 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
