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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 giugno 1913, n. 797
1La L. 29 giugno 1913, n. 797 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Salvo quanto e' stabilito dal seguente art. 28, la presente legge avra' effetto dal 1° marzo 1913. Da questa data e sino a quando non saranno approvate le variazioni nei quadri organici per la prima applicazione della presente legge, come dal successivo art. 28, e non saranno avvenute le eventuali promozioni ai posti di risulta sara' sospesa l'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 13 luglio 1910; n. 430, nonche' del R. decreto 17 luglio 1910, n. 565".
Testo in vigore dal 5 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
