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[1]Il Consiglio direttivo di ogni Federazione provinciale:

[2]1° provvede alla esecuzione delle disposizioni impartite dall'Opera Nazionale e al normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza della maternita' e dell'infanzia nell'ambito della Provincia, dirigendo e coordinando le attivita' delle istituzioni pubbliche e private vigilando sul funzionamento di tali istituzioni, sull'opera dei patroni, istituiti con l'art. 10 della presente legge e in genere sull'applicazione delle leggi protettrici della maternita' e dell'infanzia;

[3]2° segnala all'Opera Nazionale le istituzioni pubbliche e private delle Provincie, e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza della maternita' e dell'infanzia, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorare e da' parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni.

[4]Per l'esercizio della vigilanza il Consiglio si avvale, di regola, di speciali ispettori nominati dall'Opera Nazionale e puo' anche richiedere, ove occorra, l'opera di uffici pubblici e di ispettori governativi, con le modalita' stabilite nel regolamento.

[5]Per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla cassa di maternita', e delle altre leggi del lavoro in generale, la vigilanza e' esercitata dagl'ispettori dell'industria e del lavoro ai quali il Consiglio direttivo di ogni Federazione provinciale deve segnalare le eventuali trasgressioni.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art9 · fonte del testo

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