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[1]L'Opera Nazionale e' investita di un potere di vigilanza e di controllo, su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternita' e dell'infanzia, e nello esercizio di tale potere, ha la facolta' di provocare dalle competenti autorita' governative i provvedimenti d'ufficio eventualmente necessari, e di promuovere, in particolar modo la sospensione e lo scioglimento delle Amministrazioni delle istituzioni pubbliche e la chiusura degli istituti pubblici e privati.

[2]Restano ferme le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, relative alla tutela e alla vigilanza governativa sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art5 · fonte del testo

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