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[1]L'Opera Nazionale provvede, sia direttamente, sia per mezzo dei suoi organi provinciali e comunali, con le modalita' stabilite nel regolamento, alla protezione e all'assistenza dalle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate; dei bambini lattanti e divezzi sino al quinto anno, appartenenti a famiglie bisognose, dei fanciulli fisicamente o psichicamente anormali, e dei minori materialmente o moralmente abbandonati, traviati o delinquenti, sino all'eta' di anni diciotto compiuti. Con le provvidenze dirette a questi scopi l'Opera Nazionale integra le opere gia' esistenti di protezione della maternita' e della infanzia e ne favorisce le iniziative.

[2]Favorisce inoltre la diffusione delle norme e dei metodi scientifici d'igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l'istituzione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle donne gestanti specialmente in riguardo alla sifilide; di scuole teorico-pratiche di puericoltura e corsi popolari d'igiene materna e infantile; organizza, d'accordo con le Amministrazioni delle Provincie, con i Consorzi provinciali antitubercolari, istituiti dalla legge 24 luglio 1919, n. 1382, con le altre istituzioni menzionate nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2839 e 2889, nonche' con gli ufficiali sanitari dei singoli Comuni e con le autorita' scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili; invigila l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternita' e dell'infanzia; promuove per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, quando ne ravvisi l'opportunita', la riforma di tali disposizioni.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art4 · fonte del testo

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