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[1]Sono vietati nelle scuole, nei convitti e in tutti gli istituti di educazione e di ricovero la somministrazione e l'uso di bevande alcooliche ai fanciulli e adolescenti comprendendosi fra tali bevande anche il vino.

[2]E' vietato ai pubblici esercenti di somministrare ai fanciulli e adolescenti qualunque bevanda alcoolica.

[3]Negli esercizi di vendita al minuto di qualsiasi bevanda alcoolica non possono essere impiegati fanciulli e adolescenti, dell'uno e dell'altro sesso, minori di anni diciotto compiuti, fatta eccezione per le persone della famiglia dello esercente.

[4]E' in facolta' dei Prefetti di vietare, per ragioni di moralita' o di ordine pubblico, l'impiego nei detti esercizi di donne anche maggiori di anni diciotto.

[5]I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti a norma dell'art. 489 del Codice penale, salvo, per i pubblici esercenti, la revoca della licenza a norma dei primi due capoversi dell'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 632 contro l'alcoolismo.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 11 maggio 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art23 · fonte del testo

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