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[1]Sono vietati nelle scuole, nei convitti e in tutti gli istituti di educazione e di ricovero la somministrazione e l'uso di bevande alcooliche ai fanciulli e adolescenti comprendendosi fra tali bevande anche il vino.
[2]E' vietato ai pubblici esercenti di somministrare ai fanciulli e adolescenti qualunque bevanda alcoolica.
[3]Negli esercizi di vendita al minuto di qualsiasi bevanda alcoolica non possono essere impiegati fanciulli e adolescenti, dell'uno e dell'altro sesso, minori di anni diciotto compiuti, fatta eccezione per le persone della famiglia dello esercente.
[4]E' in facolta' dei Prefetti di vietare, per ragioni di moralita' o di ordine pubblico, l'impiego nei detti esercizi di donne anche maggiori di anni diciotto.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 11 maggio 1933
