Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 13 aprile 1933, n. 298.
Abrogato dal 11 maggio 1933
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 13 aprile 1933, n. 298.
Abrogato dal 11 maggio 1933
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933. 239 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: E' vietato l'impiego dei fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, minori di quindici anni compiuti, come attori o figuranti, o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici, o in pubbliche rappresentazioni date nelle sale di varieta', nei cinematografi, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche e le cinematografie aventi scopi educativi.
tolto: E' inoltre vietato l'impiego dei detti fanciulli, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti o tutori, nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733.
tolto: Tale divieto e' esteso agli adolescenti minori di anni sedici compiuti, per gli esercizi di acrobatismo, i giuochi di forza ed ogni altro esercizio pericoloso.
tolto: I Prefetti o Sottoprefetti possono, in via eccezionale, autorizzare l'impiego di uno o piu' fanciulli nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici, subordinando, pero', tale autorizzazione all'osservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute e la moralita' dei fanciulli medesimi, e sempre quando vi sia l'assenso scritto del genitore esercente la patria potesta' o del tutore.
tolto: I contravventori alle disposizioni dei primi tre commi del presente articolo sono puniti a termini dell'art. 48, secondo comma, del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144.
tolto: Resta salva l'applicazione delle sanzioni previste nella legge 21 dicembre 1873, n. 1733 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, nei casi contemplati nella legge medesima.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 APRILE 1933, N. 298
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art21 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.